La Legge Regionale n. 45 del 24/12/1998 e ss.mm.ii, in conformità agli indirizzi stabiliti dal D.Lgs. 19 dicembre 1997, n. 422 e dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, disciplina l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alla Regione in materia di trasporto pubblico regionale e locale. In particolare la Regione svolge le seguenti funzioni amministrative:
approvazione dei programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico;
predisposizione della programmazione degli investimenti;
individuazione dei servizi minimi, nonché dei criteri e delle modalità per la gestione dei servizi di trasporto pubblico nei territori a domanda debole;
rimborso alle aziende che svolgono il servizio di trasporto pubblico automobilistico dei contributi previsti dall'articolo 14 della L.R. 12 dicembre 1997, n. 72;
istituzione e gestione delle linee interregionali interprovinciali e di granturismo.