Trasporto pubblico locale

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Pagina aggiornata il  05/08/09

Circolazione agevolata sugli autoservizi di trasporto pubblico locale

Nuovi criteri e modalità di concessione delle agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto pubblico regionale e locale.

Deliberazione di G. R. n. 1290 del 03/08/2009

Atti regionali di riferimento:
            -
D. G. R. n. 129 del 04/02/2008;
            -
D. G. R. n. 1290 del 03/08/2009; (Rettifiche e integrazioni in rosso)

Il presente documento rappresenta il riepilogo generale delle disposizioni della Regione Marche sulle agevolazioni tariffarie nei servizi di T.P.L., su gomma e su ferro:

1.  Titoli di viaggio a tariffa agevolata

1.1 Le Imprese e gli Enti Locali che gestiscono servizi di trasporto pubblico regionale e locale, su gomma e su ferro, sono tenute a rilasciare, a richiesta degli aventi diritto, i seguenti titoli di viaggio a tariffa agevolata:

a)   Abbonamenti mensili per il T.P.L. su gomma, senza limitazione del numero delle corse, validi per la rete urbana di una città delle Marche;

b)   Abbonamenti mensili per il T.P.L. su gomma, senza limitazione del numero delle corse, validi sulle linee ordinarie extraurbane;

c)   Carnet di 10 biglietti per il T.P.L. su gomma, con validità di un anno dalla data di rilascio, validi per la rete urbana di una città delle Marche;

d)   Carnet di 10 biglietti per il T.P.L. su gomma, con validità di un anno dalla data di rilascio, validi sulle linee ordinarie extraurbane;

e)   Abbonamenti mensili ferroviari regionali validi sulle tratte comprese nel  territorio delle Marche;

f)   Abbonamenti trimestrali per il T.P.L. su gomma, senza limitazione del numero delle corse, validi sia per le linee urbane che per le linee extraurbane, limitatamente ai beneficiari appartenenti alle categorie 3.1.a1 e 3.1.a2, o ad essi equiparati;

g)   Titoli di viaggio integrati di cui alle DD.GG.RR. n.  394 del 13/02/1995 (“Treno Marche Bus”) e n. 2280 del 09/09/1997 (“Picchio”);

1.2 Per il trasporto pubblico su gomma, i titoli di viaggio di cui al punto 1.1, lett. a), b), c), d), f), riportano a stampa l'indicazione  "titolo di viaggio a tariffa agevolata"; hanno caratteristiche  diverse da quelle dei titoli di viaggio di cui alla l.r. 21 luglio 1992, n. 31; sono rilasciati dietro esibizione della tessera di cui  al punto 5 e sono validi solo se utilizzati assieme a quest'ultima.

1.3 Per il trasporto pubblico ferroviario, i titoli di viaggio di cui al punto 1.1, lett. e), sono biglietti di tipo “facoltativo” e riportano la scritturazione "TITOLO DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA"; sono rilasciati dietro esibizione della tessera di cui  al punto 5 e sono validi solo se utilizzati assieme a quest'ultima; hanno validità mensile a partire dal primo giorno del mese solare di riferimento fino all’ultimo giorno del mese stesso; consentono di effettuare un numero illimitato di viaggi, tutti i giorni della settimana, non sono consentite fermate intermedie. Sono acquistabili presso le biglietterie delle stazioni ferroviarie di ANCONA, ASCOLI PICENO, CIVITANOVA MARCHE, FANO, JESI, MACERATA, MAROTTA, FABRIANO, FALCONARA, PESARO, PORTO RECANATI, PORTO SAN GIORGIO, SENIGALLIA e S. BENEDETTO DEL TRONTO.

1.4 I titoli di viaggio di cui al punto 1.1, lett. g), riportano a stampa l'indicazione  "titolo di viaggio a tariffa agevolata"; sono rilasciati dietro esibizione della tessera di cui  al punto 5 e sono validi solo se utilizzati assieme a quest'ultima.

1.5 Sono autorizzate al rilascio dei titoli di viaggio a tariffa agevolata anche le imprese di trasporto pubblico locale con sede fuori regione, limitatamente alle linee con percorsi rientranti, interamente o parzialmente, nel territorio regionale.

2.  Individuazione degli aventi diritto alla libera circolazione sui mezzi del T.P.L. su gomma

2.1 Hanno diritto alla libera circolazione sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale su gomma  e ad usufruire dei titoli di viaggio a tariffa agevolata di cui al punto 1.2, per il trasporto ferroviario, i residenti nelle Marche appartenenti alle seguenti categorie:

b)   minori portatori di handicap che hanno diritto alla indennità di frequenza ai sensi della L. 11 ottobre 1990, n. 289;

d)   cavalieri di Vittorio Veneto e grandi invalidi di servizio di cui all’art. 7 della L. 26 gennaio 1980 n. 9 e ss.mm.ii.;

e)   perseguitati politici, antifascisti o razziali  riconosciuti, nonchè cittadini cui sia stato riconosciuto dallo Stato  italiano il diritto ad asilo politico ai sensi della vigente legislazione e rifugiati riconosciuti tali dall'Alto Commissario delle Nazioni  Unite per i profughi;

h)   disoccupati che abbiano perso, da meno di tre anni, un precedente rapporto di lavoro con durata continuativa pari o superiore a 12 mesi, e che abbiano reso ai competenti servizi per l’impiego la dichiarazione di disponibilità ai sensi delle disposizioni previste dal D.Lgs. 297/2002 e dalle relative disposizioni regionali di attuazione (D.G.R. n. 372 del 11/03/2003), compresi gli iscritti alle liste di mobilità ai sensi della L. 223/1991 e della L. 236/1993. Restano in ogni caso esclusi quelli alla ricerca di prima occupazione e coloro che risultano disoccupati da più di tre anni.

l)    donne in stato di gravidanza attestato attraverso certificato medico e le madri con almeno un figlio al seguito con meno di un anno di vita, limitatamente al solo trasporto pubblico regionale e locale su gomma.

2.3 Hanno diritto ad usufruire gratuitamente dei titoli di viaggio di cui al punto 1 gli eventuali accompagnatori dei soggetti appartenenti alla categoria b) del punto 2.1, per i quali sia riconosciuta la qualifica di “minore con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”, limitatamente alle tratte percorse in presenza del soggetto accompagnato. Per il rimborso alle aziende di trasporto dei minori introiti derivanti dal rilascio di tali titoli di viaggio si applicano le disposizioni di cui al p.to 7.2 dell’allegato 1 alla D.G.R. n. 129 del 04/02/2008.

3.  Individuazione degli aventi diritto alla circolazione agevolata sui mezzi del T.P.L. su gomma e su ferrovia

3.1 Hanno diritto ad usufruire dei titoli di viaggio a tariffa agevolata  di cui al punto 1.1, con le modalità previste nella tabella tariffaria di cui al punto 4.1, i residenti nelle Marche appartenenti alle seguenti categorie:

a1) Tutti coloro che, avendo una situazione economica equivalente (ISEE) inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso), rientrano nelle seguenti sotto-categorie:

·         Invalidi civili con grado di invalidità pari o superiore al 67%;

·         Invalidi di guerra dalla prima alla ottava categoria;

·         Invalidi di servizio dalla prima alla quinta categoria;

·         Invalidi del lavoro con grado di invalidità certificato dall'INAIL pari o superiore al 40%;

·         Soggetti in condizioni di handicap permanente, ai sensi della L. 104/92, che hanno un grado di invalidità civile pari o superiore al 67%.

·         Soggetti già beneficiari degli interventi statali previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo di cui alle LL. 13 agosto 1980 n. 466, 20 ottobre 1990 n. 302, 23 novembre 1998 n. 407, 3 agosto 2004 n. 206 e ss.mm.ii. e le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564 dell’art 1 della Legge n. 266/05;

a2) Tutti coloro che, senza presentare alcuna certificazione relativa al reddito, rientrano nelle medesime sotto-categorie di cui al precedente punto a1).

c1) tutti coloro che abbiano compiuto i 65 anni di età, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso);

c2) tutti coloro che abbiano compiuto i 65 anni di età, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia compresa tra il limite inferiore di € 6.500,00 (compreso) ed  limite superiore di € 13.000,00 (escluso);

f)   tutti i lavoratori dipendenti, limitatamente al percorso tra il luogo di residenza abituale e il luogo di lavoro, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 13.000,00 (escluso);

g)   tutti gli studenti di scuole pubbliche o parificate di ogni ordine e grado, università, istituti superiori ed accademie marchigiane, limitatamente al percorso  tra il luogo di residenza abituale e il luogo di studio, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 13.000,00 (escluso);

i)    Tutti coloro che sono in attesa di riconoscimento da parte dello Stato italiano del diritto ad asilo politico ai sensi della vigente legislazione, limitatamente ai titoli di viaggio previsti ai punti 1.1.c e 1.1.d, per i quali le aziende sono tenute al rilascio gratuito di detti titoli di viaggio.

3.2 Sono equiparati a tutti gli effetti  agli appartenenti alle categorie a1) e a2) del punto 3.1:

·         i sordomuti riconosciuti tali ai sensi della legge  26 maggio 1970, n. 381;

·         i ciechi totali o parziali con residuo visivo non superiore  ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

3.3 Sono equiparati a tutti gli effetti agli appartenenti alle categorie f) e g) del punto 3.1, rispettivamente, i lavoratori dipendenti e gli studenti non residenti nella regione ma che hanno una domiciliazione nel territorio regionale, ai sensi dell’art. 43, Titolo III del C.C.

3.4 Hanno diritto ad usufruire dei titoli di viaggio di cui al Punto 1.1.e) (abbonamenti mensili ferroviari agevolati) tutti coloro che sono rientranti nelle categoria b) del punto 2.1. Hanno altresì diritto ad usufruire dei titoli di viaggio di cui al Punto 1.1.e)  tutti coloro che sono rientranti nelle categorie d), e) ed h) di cui al punto 2.1, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 13.000,00 (escluso).

3.5 Hanno diritto ad usufruire gratuitamente dei titoli di viaggio di cui al punto 1 gli eventuali accompagnatori dei soggetti appartenenti alle categorie a1) e a2) del punto 3.1, per i quali sia riconosciuto il diritto all’accompagnamento ai sensi della vigente normativa, e gli interpreti dei sordomuti di cui al punto 3.2,  limitatamente alle tratte percorse in presenza del soggetto accompagnato.

4.  Tariffe dei titoli agevolati

4.1 Le tariffe dei titoli di viaggio agevolati di cui al punto 1 sono fissate, per ciascuna categoria di aventi diritto di cui ai punti 2 e 3, come valore percentuale del costo del corrispondente titolo ordinario sulla stessa relazione, secondo la tabella che segue:

Categoria
agevolata

Abbonamenti mensili autobus
(a, b)

Carnet
di biglietti
(c, d)

Abbonamenti
mensili ferroviari
(e)

Abbonamenti
trimestrali autobus
(f)

Abbonamenti
integrati
(g)

a1)

5%

5%

50%

5%

n.p.

a2)

30%

30%

50%

30%

n.p.

b)

gratuito

n.p.

50%

n.p.

n.p.

c1)

25%

50%

50%

n.p.

50%

c2)

50%

50%

50%

n.p.

50%

d)

gratuito

n.p.

50%

n.p.

n.p.

e)

gratuito

n.p.

50%

n.p.

n.p.

f)

50%

50%

50%

n.p.

50%

g)

50%

50%

50%

n.p.

50%

h)

gratuito.

n.p.

50%

n.p.

n.p.

i)

n.p.

gratuito

n.p.

n.p.

n.p.

l)

gratuito

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

* n.p.: Non previsti

5.  Tessera di riconoscimento per le categorie agevolate

5.1 Per usufruire dei benefici previsti dalla presente deliberazione, gli interessati devono munirsi di apposita tessera  nominativa di riconoscimento, rilasciata dai Comuni di rispettiva residenza o domicilio, anche tramite le rispettive associazioni di categoria con  l'obbligo della tutela e rappresentanza riconosciute dalla legislazione  vigente. E’ facoltà dei Comuni richiedere agli interessati il pagamento di € 5,16 a titolo di rimborso spese.

5.2 Le tessere sono rilasciate dai Comuni dietro presentazione di certificazioni (o dichiarazioni sostitutive) attestanti l'appartenenza ad una delle  categorie di cui ai punti 2 e 3 della presente deliberazione. Per le categorie agevolate in base al reddito occorre, inoltre, presentare l'apposita attestazione ISEE (o la dichiarazione sostitutiva contenente informazioni sul nucleo familiare e sui redditi e il patrimonio di tale nucleo), rilasciata ai sensi del D.Lgs 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità in esso indicate, dal Comune stesso, dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF), oppure dalle Sedi ed Agenzie INPS presenti sul territorio.

5.3 Le tessere sono stampate a cura della Regione Marche, in conformità al modello definito con la presente deliberazione, di cui al successivo punto 5.4, e fornite gratuitamente ai Comuni.

5.4 Le tessere devono in ogni caso essere contrassegnate da un numero  indicativo e contenere le seguenti informazioni:

·         Nome, cognome, data di nascita e foto del titolare;

·         Indicazione della categoria agevolata, secondo la classificazione stabilita ai punti 2 e 3 della presente deliberazione, individuando la lettera corrispondente;

·         Indicazione del percorso di validità, per gli appartenenti alle categorie f) e g) di cui al punto 3 della presente deliberazione;

·         eventuale diritto all'accompagnamento, da indicarsi:

o        Per le tessere di libera circolazione (VERDI): spuntando la casella “ Si ” in corrispondenza dell’apposita dicitura “Accompagnatore”, in caso contrario deve essere spuntata la casella “No”.

o        Per le tessere di circolazione agevolata (ARANCIO): tramite apposita dicitura da apporre nello spazio riservato alle “Annotazioni particolari”, sul retro delle tessere stesse.

·         data di rilascio.

5.5 Dette tessere hanno validità  di quattro anni, a partire dalla data di rilascio.

5.6 Gli utenti appartenenti alle categorie b), d), e), h) ed l) definite al punto 2.1 devono circolare sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale su gomma muniti, oltre che della tessera di riconoscimento per la libera circolazione, definita al punto 5.4 della D.G.R. n. 1021 del 18/09/2006, anche di un’apposita tessera di circolazione gratuita rilasciata dalle aziende del trasporto pubblico su gomma.

5.7 Per gli utenti appartenenti alle categorie b), d), e), ed h) definite al punto 2.1,  aventi anche diritto all’agevolazione per il trasporto ferroviario regionale ai sensi del precedente punto 3.4, sulla tessera di libera circolazione deve essere spuntata la casella “ Si ” in corrispondenza dell’apposita dicitura “Agevolazione treno”, in caso contrario deve essere spuntata la casella “No”.

5.8 Le tessere di riconoscimento rilasciate agli utenti appartenenti alle categorie d) ed e) definite al punto 2.1 della D.G.R. n. 1021 del 18 settembre 2006,  aventi anche diritto all’agevolazione per il trasporto ferroviario regionale ai sensi del precedente punto 3.3, sono soggette a convalida annuale da parte del Comune che ha provveduto  al rilascio della tessera o, eventualmente, del Comune di nuova residenza,  a fronte della presentazione agli uffici comunali dell'apposita attestazione ISEE (o la dichiarazione sostitutiva contenente informazioni sul nucleo familiare e sui redditi e il patrimonio di tale nucleo), rilasciata ai sensi del D.Lgs 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità in esso indicate, dal Comune stesso, dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF), oppure dalle Sedi ed Agenzie INPS presenti sul territorio.

5.9 La validità delle tessere rilasciate ai soggetti appartenenti alle  categorie di cui ai punti 2 e 3, lettere a1), c1), c2), f), e g), è subordinata a convalida annuale da parte del Comune che ha provveduto  al rilascio della tessera o, eventualmente, del Comune di nuova residenza,  a fronte della presentazione agli uffici comunali dell'apposita attestazione ISEE (o la dichiarazione sostitutiva contenente informazioni sul nucleo familiare e sui redditi e il patrimonio di tale nucleo), rilasciata ai sensi del D.Lgs 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità in esso indicate, dal Comune stesso, dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF), oppure dalle Sedi ed Agenzie INPS presenti sul territorio.

5.10  Sono altresì soggette a convalida annuale, a fronte della presentazione di autocertificazione o di idonea documentazione, le tessere di riconoscimento rilasciate a: 1) invalidi civili (Categorie a1) e a2) Punto 3.1) nei casi in cui tale condizione è soggetta a verifica periodica da parte della commissione invalidi civili; 2) ai minori portatori di handicap che hanno diritto ad indennità di frequenza (Categoria b) Punto 2.1) ai sensi della L. 289 del 11 Ottobre 1990.

5.11  Per le categorie h) ed l) di cui al p.to 2.1, la validità della tessera è subordinata a convalida semestrale da parte del Comune che ha provveduto al rilascio della tessera o, eventualmente, del Comune di nuova residenza, a fronte della presentazione agli uffici comunali di idonea documentazione comprovante la persistenza delle condizioni necessarie per il beneficio.

5.12  Le tessere di riconoscimento rilasciate ai richiedenti asilo politico (Categoria i) Punto 3.1) sono soggette a convalida semestrale da parte del Comune che ha provveduto al rilascio delle medesime, a fronte della presentazione di idonea documentazione rilasciata dalla locale Questura. Su dette tessere il Comune deve annotare la validità semestrale. Il Comune deve provvedere, altresì, al ritiro delle tessere qualora venga accertato l’avvenuto riconoscimento del diritto di asilo.

5.13  La convalida annuale deve essere compiuta entro 365 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di rilascio o di ultima convalida. La convalida semestrale deve essere compiuta entro 180 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di rilascio o di ultima convalida.

6.  Anagrafe delle agevolazioni

6.1 Le aziende ed i comuni devono trasmettere alla Regione Marche i dati relativi, rispettivamente, ai titoli agevolati venduti ed alle tessere di riconoscimento rilasciate, esclusivamente per via telematica mediante il sistema informativo accessibile via internet all’indirizzo http://agevolazioni.trasporti.marche.it.

6.2 Per le aziende, tali dati, da trasmettere con cadenza trimestrale, consistono nell'elenco dei titoli di viaggio agevolati rilasciati con  l'indicazione per ognuno:

·         del numero della tessera cui fa riferimento

·         del tipo, secondo la classificazione stabilita al punto 1 della presente deliberazione, individuando la lettera corrispondente;

·         della data di rilascio;

·         del prezzo a tariffa piena;

·         del prezzo a tariffa agevolata,.

6.3 Per i comuni, tali dati, da trasmettere con cadenza giornaliera, consistono nell'elenco delle tessere di riconoscimento di cui al punto 5 con l'indicazione per ognuno:

·         del numero della tessera cui fa riferimento

·         del tipo, secondo la classificazione stabilita ai punti 2 e 3 della presente deliberazione, individuando la lettera corrispondente;

·         dei dati anagrafici del titolare;

·         dell'eventuale diritto all'accompagnamento;

·         della data di rilascio e di scadenza;

·         dell'eventuale data di annullamento;

·         dell’eventuale elenco delle convalide.

7.  Criteri e modalità per il rimborso alle aziende di trasporto delle minori entrate derivanti dal rilascio dei titoli agevolati

7.1 Il rimborso dovuto alle aziende di trasporto per  le minori entrate loro derivanti dal rilascio dei titoli di cui al punto 1, con l’esclusione dei titoli di viaggio elencati al successivi punti 7.4, 7.5 e 7.6, corrisponde alla differenza tra l'importo delle tariffe proprie dei titoli medesimi  e quelle dei corrispondenti titoli di viaggio ordinari sulla stessa  relazione.

7.2 I titoli di viaggio di cui al punto 1, rilasciati  gratuitamente agli accompagnatori dei possessori di tessera contenente apposita annotazione del diritto all'accompagnamento, sono rimborsati con una quota pari al costo complessivo dei titoli stessi.

7.3 I titoli di viaggio di cui ai punti 1.1.c) e 1.1.d), rilasciati  gratuitamente ai richiedenti asilo politico (Categoria i) punto 3.1), sono rimborsati dalla Regione con una quota pari al costo complessivo dei titoli stessi.

7.4 La Regione rimborsa alle aziende di trasporto una quota pari al 15% del costo dei corrispondenti titoli ordinari, sulle medesime relazioni, per i titoli di viaggio di cui al punto 1.1, venduti agli utenti compresi nella categoria a1) di cui al punto 3.1.

7.5 La Regione rimborsa alle aziende di trasporto una quota pari al 20% del costo dei corrispondenti titoli ordinari, sulle medesime relazioni, per i titoli di viaggio di cui al punto 1.1, venduti agli utenti compresi nella categoria a2) di cui al punto 3.1.

7.6 Non è previsto il rimborso alle aziende di trasporto per  le minori entrate loro derivanti dal rilascio degli abbonamenti mensili per il trasporto pubblico su gomma venduti agli utenti compresi nella categoria c1) di cui al punto 3;

7.7 La liquidazione dei rimborsi spettanti alle imprese avviene ogni semestre, con Decreto del Dirigente della P. F. Trasporto Pubblico Locale della Regione Marche,  previa  presentazione da parte delle stesse delle fatture commerciali per  gli importi corrispondenti a ciascun semestre, da erogare a saldo o in acconto o a conguaglio, ed a seguito di verifica della corrispondenza, da parte della Regione, tra gli importi fatturati e quelli risultanti dai riepiloghi calcolati in base ai dati trasmessi nel sistema informativo di cui al p.to 6 e relativi al semestre in esame.

7.8 Gli importi corrispondenti al primo semestre (da gennaio a giugno compresi), previe le verifiche ritenute necessarie,  sono erogati nel termine perentorio di 60 giorni dalla data del ricevimento delle fatture commerciali di cui al punto 7.5. Quelli relativi al secondo semestre (da luglio a dicembre compresi) sono erogati in acconto, salvo  conguaglio, nella misura del 75% della cifra erogata per  il primo semestre, entro il mese di dicembre di ciascun anno e, per  la restante parte, nel termine perentorio di 90 giorni dalla data di ricevimento delle fatture commerciali di cui al punto 7.7.

7.9 La Regione rimborsa alle aziende di trasporto pubblico locale con sede fuori regione, che rilasciano titoli di viaggio agevolati  di cui al p.to 1.5 dell’allegato 1 alla D.G.R. n. 129 del 04/02/2008 o che rilasciano tessere di circolazione gratuita di cui al p.to 5.6 della medesima D.G.R.., la differenza tra l'importo delle tariffe proprie dei titoli di viaggio ordinari e quella dei corrispondenti titoli di viaggio agevolati sulla stessa  relazione. Nel caso delle tessere di circolazione gratuita l’importo da rimborsare è calcolato in base al costo complessivo dell’abbonamento mensile ordinario sulla stessa relazione;

8.  Sanzioni

8.1 I titolari di tessere di libera circolazione, rilasciate ai sensi del punto 2 della presente deliberazione o di circolazione agevolata, rilasciate ai sensi del punto 3 della presente deliberazione che all’atto dei controlli a bordo dei mezzi, risultino sprovvisti di titolo di viaggio o presentino un titolo di viaggio comunque non valido, oltre ad essere soggetti alle sanzioni pecuniarie previste dalla L.R. 31/92, decadono dai benefici della presente deliberazione e ss.mm.ii per la durata di 12 mesi. In tali casi le aziende esercenti il trasporto pubblico comunicano alla Regione i dati delle relative tessere di riconoscimento.

8.2 Le biglietterie aziendali o il personale preposto al controllo a bordo dei mezzi, qualora si trovino  di fronte a casi in cui le tessere di libera circolazione, rilasciate ai sensi del punto 2 della presente deliberazione o di circolazione agevolata, rilasciate ai sensi del punto 3 della presente deliberazione ed esibite ai fini dell’emissione di titoli di viaggio agevolati, risultino palesemente contraffatte o comunque non valide, richiedono agli Uffici Comunali competenti l'accertamento dei dati relativi alle medesime.  In pendenza degli accertamenti le tessere di riconoscimento devono essere trattenute presso le biglietterie aziendali, dandone comunicazione alla Regione, fino ad un massimo di tre mesi.

8.3 Gli Uffici Comunali, ai fini del rilascio o del rinnovo delle tessere di riconoscimento, qualora si trovino  di fronte a casi in cui la documentazione presentata, o le dichiarazioni sostitutive o le tessere di riconoscimento esibite, appaiano palesemente contraffatte o inattendibili, trasmettono alle autorità competenti,  per gli opportuni accertamenti, la documentazione prodotta dagli interessati.  In pendenza degli accertamenti l’emissione di nuove tessere è sospesa mentre le tessere di riconoscimento esibite per il rinnovo devono essere trattenute presso gli Uffici Comunali stessi, dandone comunicazione alla Regione, fino ad un massimo di tre mesi.

8.4 Qualora siano segnalate, da parte delle aziende esercenti il trasporto pubblico o dalle amministrazioni comunali, le eventualità dei punti 8.1, 8.2 o 8.3, e queste, in base ad elementi obiettivamente accertati, siano derivate dalla responsabilità diretta del titolare della tessera, per quest’ultimo é facoltà della Regione procedere alla sospensione della tessera di agevolazione per la durata di 12 mesi.

9.  Disposizioni finali e transitorie

9.1 Le predette disposizioni decorrono dal 03/08/2009.

Funzionari di riferimento presso la Regione Marche:

Dott. Sergio Strali
Dirigente della P. F. Trasporto Pubblico Locale
Tel. +39.71.806.34.39
sergio.strali@regione.marche.it

ing. Gabriele Frigio
Tel: +39.71.806.34.37
gabriele.frigio@regione.marche.it


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