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Trasporto pubblico locale |
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Pagina aggiornata il 05/08/09
Circolazione agevolata sugli autoservizi di trasporto
pubblico locale
Nuovi criteri e modalità di concessione delle agevolazioni
tariffarie sui servizi di trasporto pubblico regionale e locale.
Deliberazione di G. R. n. 1290 del 03/08/2009
Atti
regionali di riferimento:
-
D. G. R. n. 129 del 04/02/2008;
-
D. G. R. n. 1290 del 03/08/2009; (Rettifiche e integrazioni in rosso)
Il presente documento rappresenta il riepilogo generale delle
disposizioni della Regione Marche sulle agevolazioni tariffarie nei servizi di T.P.L., su gomma e su ferro:
1. Titoli di viaggio a tariffa agevolata
1.1 Le Imprese e gli Enti Locali che gestiscono
servizi di trasporto pubblico regionale e locale, su gomma e su ferro, sono
tenute a rilasciare, a richiesta degli aventi diritto, i seguenti titoli di viaggio a
tariffa agevolata:
a) Abbonamenti mensili per il T.P.L.
su gomma, senza limitazione del numero delle corse, validi per la rete urbana
di una città delle Marche;
b) Abbonamenti mensili per il T.P.L.
su gomma, senza limitazione del numero delle corse, validi sulle linee
ordinarie extraurbane;
c) Carnet di 10 biglietti per il T.P.L. su gomma, con validità di un anno dalla
data di rilascio, validi per la rete urbana di una città delle Marche;
d) Carnet di 10 biglietti per il T.P.L. su gomma, con validità di un anno dalla
data di rilascio, validi sulle linee ordinarie extraurbane;
e) Abbonamenti mensili ferroviari regionali validi sulle
tratte comprese nel territorio
delle Marche;
f) Abbonamenti
trimestrali per il T.P.L. su gomma, senza limitazione
del numero delle corse, validi sia per le linee urbane che per le linee
extraurbane, limitatamente ai beneficiari appartenenti alle categorie 3.1.a1 e
3.1.a2, o ad essi equiparati;
g) Titoli di viaggio integrati di cui alle DD.GG.RR. n. 394 del 13/02/1995 (“Treno Marche
Bus”) e n. 2280 del 09/09/1997 (“Picchio”);
1.2 Per il trasporto pubblico su gomma, i titoli di
viaggio di cui al punto 1.1, lett. a), b), c), d), f),
riportano a stampa l'indicazione "titolo di viaggio a tariffa
agevolata"; hanno caratteristiche
diverse da quelle dei titoli di viaggio di cui alla l.r.
21 luglio 1992, n. 31; sono rilasciati dietro esibizione della tessera di
cui al punto 5 e sono validi solo se
utilizzati assieme a quest'ultima.
1.3 Per il
trasporto pubblico ferroviario, i titoli di viaggio di cui al
punto 1.1, lett. e), sono biglietti di tipo “facoltativo” e
riportano la scritturazione "TITOLO DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA";
sono rilasciati dietro esibizione della tessera di cui al punto 5 e sono validi solo se
utilizzati assieme a quest'ultima; hanno validità mensile a partire dal primo
giorno del mese solare di riferimento fino all’ultimo giorno del mese
stesso; consentono di effettuare un numero illimitato di viaggi, tutti i giorni
della settimana, non sono consentite fermate intermedie. Sono acquistabili
presso le biglietterie delle stazioni ferroviarie di ANCONA, ASCOLI PICENO,
CIVITANOVA MARCHE, FANO, JESI, MACERATA, MAROTTA, FABRIANO, FALCONARA, PESARO,
PORTO RECANATI, PORTO SAN GIORGIO, SENIGALLIA e S. BENEDETTO DEL TRONTO.
1.4 I
titoli di viaggio di cui al punto 1.1, lett. g),
riportano a stampa l'indicazione "titolo di viaggio a tariffa
agevolata"; sono rilasciati dietro esibizione della tessera di cui al punto 5 e sono validi solo se utilizzati
assieme a quest'ultima.
1.5 Sono
autorizzate al rilascio dei titoli di viaggio a tariffa agevolata anche le
imprese di trasporto pubblico locale con sede fuori regione, limitatamente alle
linee con percorsi rientranti, interamente o parzialmente, nel territorio
regionale.
2. Individuazione
degli aventi
diritto alla libera circolazione sui mezzi del T.P.L. su gomma
2.1 Hanno diritto alla
libera circolazione sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico regionale e
locale su gomma e
ad usufruire dei titoli di viaggio a tariffa agevolata di cui al punto 1.2, per
il trasporto ferroviario, i residenti nelle Marche appartenenti alle seguenti
categorie:
b) minori portatori di
handicap che hanno diritto alla indennità di frequenza ai sensi della L. 11 ottobre 1990, n.
289;
d) cavalieri di Vittorio Veneto e grandi invalidi
di servizio di cui all’art. 7 della L. 26
gennaio 1980 n. 9 e ss.mm.ii.;
e) perseguitati politici, antifascisti o razziali riconosciuti, nonchè cittadini cui sia stato riconosciuto dallo
Stato italiano il diritto ad asilo
politico ai sensi della vigente legislazione e rifugiati riconosciuti tali
dall'Alto Commissario delle Nazioni
Unite per i profughi;
h) disoccupati che abbiano perso, da meno di tre
anni, un precedente rapporto di lavoro con durata continuativa pari o superiore
a 12 mesi, e che abbiano reso ai competenti servizi per l’impiego la
dichiarazione di disponibilità ai sensi delle disposizioni previste dal D.Lgs. 297/2002 e dalle relative disposizioni regionali di
attuazione (D.G.R. n. 372 del 11/03/2003), compresi
gli iscritti alle liste di mobilità ai sensi della L.
223/1991 e della L. 236/1993. Restano in ogni caso esclusi quelli alla ricerca di prima
occupazione e coloro che risultano disoccupati da più di tre anni.
l) donne in
stato di gravidanza attestato attraverso certificato medico e le madri con
almeno un figlio al seguito con meno di un anno di vita, limitatamente al solo
trasporto pubblico regionale e locale su gomma.
2.3 Hanno
diritto ad usufruire gratuitamente dei titoli di viaggio di cui al punto 1 gli
eventuali accompagnatori dei soggetti appartenenti alla categoria b) del punto
2.1, per i quali sia riconosciuta la qualifica di “minore con
impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”,
limitatamente alle tratte percorse in presenza del
soggetto accompagnato. Per il rimborso alle aziende di trasporto dei minori
introiti derivanti dal rilascio di tali titoli di viaggio si applicano le
disposizioni di cui al p.to 7.2 dell’allegato 1
alla D.G.R. n. 129 del 04/02/2008.
3. Individuazione
degli aventi diritto alla circolazione agevolata sui
mezzi del T.P.L. su gomma e su ferrovia
3.1 Hanno
diritto ad usufruire dei titoli di viaggio a tariffa agevolata di cui al punto 1.1,
con le modalità previste nella tabella tariffaria di cui al punto 4.1, i
residenti nelle Marche appartenenti alle seguenti categorie:
a1) Tutti
coloro che, avendo una situazione economica equivalente (ISEE) inferiore al
limite di € 6.500,00 (escluso), rientrano nelle seguenti sotto-categorie:
·
Invalidi civili con grado di invalidità pari o superiore al 67%;
·
Invalidi di guerra dalla prima alla ottava categoria;
·
Invalidi di servizio dalla prima alla quinta categoria;
·
Invalidi del lavoro con grado di invalidità certificato dall'INAIL
pari o superiore al 40%;
·
Soggetti in condizioni di handicap permanente, ai sensi della L. 104/92, che hanno un grado di invalidità civile pari o
superiore al 67%.
·
Soggetti già beneficiari degli interventi statali previsti per le
vittime della criminalità e del terrorismo di cui alle LL. 13 agosto 1980 n.
466, 20 ottobre 1990 n. 302, 23 novembre 1998 n. 407, 3 agosto 2004 n. 206 e ss.mm.ii. e le vittime del dovere individuate ai sensi dei
commi 563 e 564 dell’art 1 della Legge n. 266/05;
a2) Tutti
coloro che, senza presentare alcuna certificazione relativa al reddito,
rientrano nelle medesime sotto-categorie di cui al precedente punto a1).
c1) tutti
coloro che abbiano compiuto i 65 anni di età, la cui situazione economica
equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso);
c2) tutti
coloro che abbiano compiuto i 65 anni di età, la cui situazione economica
equivalente (ISEE) sia compresa tra il limite inferiore di € 6.500,00
(compreso) ed limite superiore di
€ 13.000,00 (escluso);
f) tutti i lavoratori
dipendenti, limitatamente al percorso tra il luogo di residenza abituale e il
luogo di lavoro, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore
al limite di € 13.000,00 (escluso);
g) tutti gli studenti di
scuole pubbliche o parificate di ogni ordine e grado, università, istituti
superiori ed accademie marchigiane, limitatamente al percorso tra il luogo di residenza abituale e
il luogo di studio, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia
inferiore al limite di € 13.000,00 (escluso);
i) Tutti coloro che sono in attesa di riconoscimento da parte dello Stato italiano
del diritto ad asilo politico ai sensi della vigente legislazione,
limitatamente ai titoli di viaggio previsti ai punti 1.1.c e 1.1.d, per i quali
le aziende sono tenute al rilascio gratuito di detti titoli di viaggio.
3.2 Sono equiparati a tutti gli effetti agli appartenenti
alle categorie a1) e a2) del punto 3.1:
·
i
sordomuti riconosciuti tali ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
·
i ciechi
totali o parziali con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con
eventuale correzione.
3.3 Sono equiparati a tutti gli effetti agli
appartenenti alle categorie f) e g) del punto 3.1, rispettivamente, i
lavoratori dipendenti e gli studenti non residenti nella regione ma che hanno
una domiciliazione nel territorio regionale, ai sensi
dell’art. 43, Titolo III del C.C.
3.4 Hanno diritto ad usufruire dei titoli di
viaggio di cui al Punto 1.1.e) (abbonamenti mensili ferroviari agevolati) tutti
coloro che sono rientranti nelle categoria b) del
punto 2.1. Hanno altresì diritto ad usufruire dei titoli di viaggio di cui al
Punto 1.1.e) tutti
coloro che sono rientranti nelle categorie d), e) ed h) di cui al punto 2.1, la
cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di €
13.000,00 (escluso).
3.5 Hanno diritto ad usufruire gratuitamente dei
titoli di viaggio di cui al punto 1 gli eventuali accompagnatori dei soggetti
appartenenti alle categorie a1) e a2) del punto 3.1, per i quali sia
riconosciuto il diritto all’accompagnamento ai sensi della vigente
normativa, e gli interpreti dei sordomuti di cui al punto 3.2, limitatamente alle
tratte percorse in presenza del soggetto accompagnato.
4. Tariffe dei titoli agevolati
4.1 Le tariffe dei titoli di viaggio agevolati di
cui al punto 1 sono fissate, per ciascuna categoria di aventi
diritto di cui ai punti 2 e 3, come valore percentuale del costo del
corrispondente titolo ordinario sulla stessa relazione, secondo la tabella che
segue:
|
Categoria |
Abbonamenti mensili
autobus |
Carnet |
Abbonamenti |
Abbonamenti |
Abbonamenti |
|
a1) |
5% |
5% |
50% |
5% |
n.p. |
|
a2) |
30% |
30% |
50% |
30% |
n.p. |
|
b) |
gratuito |
n.p. |
50% |
n.p. |
n.p. |
|
c1) |
25% |
50% |
50% |
n.p. |
50% |
|
c2) |
50% |
50% |
50% |
n.p. |
50% |
|
d) |
gratuito |
n.p. |
50% |
n.p. |
n.p. |
|
e) |
gratuito |
n.p. |
50% |
n.p. |
n.p. |
|
f) |
50% |
50% |
50% |
n.p. |
50% |
|
g) |
50% |
50% |
50% |
n.p. |
50% |
|
h) |
gratuito. |
n.p. |
50% |
n.p. |
n.p. |
|
i) |
n.p. |
gratuito |
n.p. |
n.p. |
n.p. |
|
l) |
gratuito |
n.p. |
n.p. |
n.p. |
n.p. |
* n.p.: Non previsti
5. Tessera di riconoscimento per le categorie
agevolate
5.1 Per usufruire dei benefici previsti dalla
presente deliberazione, gli interessati devono munirsi di apposita tessera nominativa di
riconoscimento, rilasciata dai Comuni di rispettiva residenza o domicilio,
anche tramite le rispettive associazioni di categoria con l'obbligo della tutela e rappresentanza
riconosciute dalla legislazione vigente.
E’ facoltà dei Comuni richiedere agli interessati il pagamento di €
5.2 Le tessere sono rilasciate dai Comuni dietro
presentazione di certificazioni (o dichiarazioni sostitutive) attestanti
l'appartenenza ad una delle
categorie di cui ai punti 2 e 3 della presente deliberazione. Per
le categorie agevolate in base al reddito occorre, inoltre, presentare
l'apposita attestazione ISEE (o la dichiarazione sostitutiva contenente
informazioni sul nucleo familiare e sui redditi e il patrimonio di tale
nucleo), rilasciata ai sensi del D.Lgs 109/98 e
successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità in esso indicate, dal Comune stesso, dai Centri di Assistenza
Fiscale (CAF), oppure dalle Sedi ed Agenzie INPS presenti sul territorio.
5.3 Le tessere sono stampate a cura della Regione
Marche, in conformità al modello definito con la presente deliberazione, di cui al successivo punto 5.4, e fornite gratuitamente ai
Comuni.
5.4 Le tessere devono
in ogni caso essere contrassegnate da un numero indicativo e contenere le seguenti informazioni:
·
Nome, cognome, data di nascita e foto del titolare;
·
Indicazione della categoria agevolata,
secondo la classificazione stabilita ai punti 2 e 3 della presente
deliberazione, individuando la lettera corrispondente;
·
Indicazione del percorso di validità, per gli
appartenenti alle categorie f) e g) di cui al punto 3 della presente
deliberazione;
·
eventuale
diritto all'accompagnamento, da indicarsi:
o
Per le tessere di libera circolazione
(VERDI): spuntando
la casella “ Si ”
in corrispondenza dell’apposita dicitura “Accompagnatore”, in
caso contrario deve essere spuntata la casella “No”.
o
Per le tessere di circolazione agevolata (ARANCIO): tramite
apposita dicitura da apporre nello spazio riservato alle “Annotazioni
particolari”, sul retro delle tessere stesse.
·
data di
rilascio.
5.5 Dette tessere hanno validità di quattro anni, a partire dalla data
di rilascio.
5.6 Gli utenti appartenenti alle categorie b), d),
e), h) ed l) definite al punto 2.1 devono circolare
sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale su gomma muniti,
oltre che della tessera di riconoscimento per la libera circolazione, definita
al punto 5.4 della D.G.R. n. 1021 del 18/09/2006,
anche di un’apposita tessera di circolazione gratuita rilasciata dalle
aziende del trasporto pubblico su gomma.
5.7 Per gli utenti appartenenti alle categorie b),
d), e), ed h) definite al punto 2.1, aventi anche diritto
all’agevolazione per il trasporto ferroviario regionale ai sensi del
precedente punto 3.4, sulla tessera di libera circolazione deve essere spuntata
la casella “ Si ” in corrispondenza
dell’apposita dicitura “Agevolazione treno”, in caso
contrario deve essere spuntata la casella “No”.
5.8 Le tessere di riconoscimento rilasciate agli
utenti appartenenti alle categorie d) ed e) definite al punto
2.1 della D.G.R. n. 1021 del 18 settembre
2006, aventi
anche diritto all’agevolazione per il trasporto ferroviario regionale ai
sensi del precedente punto 3.3, sono soggette a convalida annuale da parte del
Comune che ha provveduto al rilascio della
tessera o, eventualmente, del Comune di nuova residenza, a fronte della presentazione agli uffici
comunali dell'apposita attestazione ISEE (o la dichiarazione sostitutiva
contenente informazioni sul nucleo familiare e sui redditi e il patrimonio di
tale nucleo), rilasciata ai sensi del D.Lgs 109/98 e
successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità in esso indicate,
dal Comune stesso, dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF), oppure dalle Sedi ed
Agenzie INPS presenti sul territorio.
5.9 La validità delle tessere rilasciate ai
soggetti appartenenti alle
categorie di cui ai punti 2 e 3, lettere a1), c1), c2), f), e g),
è subordinata a convalida annuale da parte del Comune che ha provveduto al rilascio della tessera o, eventualmente,
del Comune di nuova residenza, a fronte
della presentazione agli uffici comunali dell'apposita attestazione ISEE (o la
dichiarazione sostitutiva contenente informazioni sul nucleo familiare e sui
redditi e il patrimonio di tale nucleo), rilasciata ai sensi del D.Lgs 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni,
secondo le modalità in esso indicate, dal Comune stesso, dai Centri di
Assistenza Fiscale (CAF), oppure dalle Sedi ed Agenzie INPS presenti sul
territorio.
5.10 Sono altresì soggette a convalida annuale, a
fronte della presentazione di autocertificazione o di idonea documentazione, le
tessere di riconoscimento rilasciate a: 1)
invalidi civili (Categorie a1) e a2) Punto 3.1) nei casi in cui tale condizione
è soggetta a verifica periodica da parte della commissione invalidi civili;
2) ai minori portatori di handicap che hanno diritto ad indennità di frequenza
(Categoria b) Punto 2.1) ai sensi della L. 289 del 11
Ottobre 1990.
5.11 Per le categorie h) ed
l) di cui al p.to 2.1, la validità della tessera è subordinata
a convalida semestrale da parte del Comune che ha provveduto al rilascio della
tessera o, eventualmente, del Comune di nuova residenza, a fronte della
presentazione agli uffici comunali di idonea documentazione comprovante la
persistenza delle condizioni necessarie per il beneficio.
5.12 Le tessere di riconoscimento rilasciate ai
richiedenti asilo politico (Categoria i) Punto 3.1) sono soggette a convalida
semestrale da parte del Comune che ha provveduto al rilascio delle medesime, a
fronte della presentazione di idonea documentazione rilasciata dalla locale
Questura. Su dette tessere il Comune deve annotare la validità semestrale. Il
Comune deve provvedere, altresì, al ritiro delle tessere qualora venga accertato l’avvenuto riconoscimento del diritto
di asilo.
5.13 La convalida annuale deve essere compiuta
entro 365 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di rilascio o di
ultima convalida. La convalida semestrale deve essere compiuta entro 180 giorni
naturali e consecutivi a partire dalla data di rilascio o di ultima convalida.
6. Anagrafe delle agevolazioni
6.1 Le aziende ed i comuni devono trasmettere alla
Regione Marche i dati relativi, rispettivamente, ai titoli agevolati venduti ed
alle tessere di riconoscimento rilasciate, esclusivamente per via telematica
mediante il sistema informativo accessibile via internet all’indirizzo http://agevolazioni.trasporti.marche.it.
6.2 Per le aziende, tali dati, da trasmettere con cadenza
trimestrale, consistono nell'elenco dei titoli di viaggio agevolati rilasciati
con l'indicazione
per ognuno:
·
del
numero della tessera cui fa riferimento
·
del
tipo, secondo la classificazione stabilita al punto 1 della presente
deliberazione, individuando la lettera corrispondente;
·
della
data di rilascio;
·
del
prezzo a tariffa piena;
·
del
prezzo a tariffa agevolata,.
6.3 Per i comuni, tali dati, da trasmettere con
cadenza giornaliera, consistono nell'elenco delle tessere di riconoscimento di cui al punto 5 con l'indicazione per ognuno:
·
del
numero della tessera cui fa riferimento
·
del
tipo, secondo la classificazione stabilita ai punti 2 e 3 della presente
deliberazione, individuando la lettera corrispondente;
·
dei
dati anagrafici del titolare;
·
dell'eventuale
diritto all'accompagnamento;
·
della
data di rilascio e di scadenza;
·
dell'eventuale
data di annullamento;
·
dell’eventuale
elenco delle convalide.
7. Criteri e modalità per il rimborso alle
aziende di trasporto delle minori entrate derivanti dal rilascio dei titoli
agevolati
7.1 Il rimborso dovuto alle aziende di trasporto
per le minori
entrate loro derivanti dal rilascio dei titoli di cui al punto 1, con
l’esclusione dei titoli di viaggio elencati al successivi punti 7.4, 7.5
e 7.6, corrisponde alla differenza tra l'importo delle tariffe proprie dei
titoli medesimi e quelle dei
corrispondenti titoli di viaggio ordinari sulla stessa relazione.
7.2 I titoli di viaggio di cui al punto 1,
rilasciati gratuitamente
agli accompagnatori dei possessori di tessera contenente apposita annotazione
del diritto all'accompagnamento, sono rimborsati con una quota pari al costo
complessivo dei titoli stessi.
7.3 I titoli di viaggio di cui ai punti 1.1.c) e
1.1.d), rilasciati gratuitamente
ai richiedenti asilo politico (Categoria i) punto 3.1), sono rimborsati dalla
Regione con una quota pari al costo complessivo dei titoli stessi.
7.4
7.5
7.6 Non è previsto il rimborso alle aziende di
trasporto per le
minori entrate loro derivanti dal rilascio degli abbonamenti mensili per il
trasporto pubblico su gomma venduti agli utenti compresi nella categoria c1) di
cui al punto 3;
7.7 La
liquidazione dei rimborsi spettanti alle imprese avviene ogni semestre, con
Decreto del Dirigente della P. F. Trasporto Pubblico
Locale della Regione Marche,
previa presentazione da
parte delle stesse delle fatture commerciali per gli importi corrispondenti a ciascun
semestre, da erogare a saldo o in acconto o a conguaglio, ed a seguito di
verifica della corrispondenza, da parte della Regione, tra gli importi
fatturati e quelli risultanti dai riepiloghi calcolati in base ai dati
trasmessi nel sistema informativo di cui al p.to 6 e
relativi al semestre in esame.
7.8 Gli importi corrispondenti al primo semestre
(da gennaio a giugno compresi), previe le verifiche ritenute necessarie, sono erogati nel
termine perentorio di 60 giorni dalla data del ricevimento delle fatture
commerciali di cui al punto 7.5. Quelli relativi al secondo semestre (da luglio
a dicembre compresi) sono erogati in acconto, salvo conguaglio, nella misura del 75% della
cifra erogata per il primo semestre,
entro il mese di dicembre di ciascun anno e, per la restante parte, nel termine perentorio di
90 giorni dalla data di ricevimento delle fatture commerciali di cui al punto
7.7.
7.9 La Regione rimborsa alle aziende di trasporto
pubblico locale con sede fuori regione, che rilasciano titoli di viaggio
agevolati di
cui al p.to 1.5 dell’allegato 1 alla D.G.R. n. 129 del 04/02/2008 o che rilasciano tessere di
circolazione gratuita di cui al p.to 5.6 della
medesima D.G.R.., la
differenza tra l'importo delle tariffe proprie dei titoli di viaggio ordinari e
quella dei corrispondenti titoli di viaggio agevolati sulla stessa relazione. Nel caso delle tessere di
circolazione gratuita l’importo da rimborsare è calcolato in base al
costo complessivo dell’abbonamento mensile ordinario sulla stessa
relazione;
8. Sanzioni
8.1 I titolari di tessere di libera circolazione,
rilasciate ai sensi del punto 2 della presente deliberazione o di circolazione
agevolata, rilasciate ai sensi del punto 3 della presente deliberazione che
all’atto dei controlli a bordo dei mezzi, risultino
sprovvisti di titolo di viaggio o presentino un titolo di viaggio comunque non
valido, oltre ad essere soggetti alle sanzioni pecuniarie previste dalla L.R. 31/92, decadono dai benefici della presente
deliberazione e ss.mm.ii per la durata di 12 mesi. In
tali casi le aziende esercenti il trasporto pubblico comunicano alla Regione i
dati delle relative tessere di riconoscimento.
8.2 Le biglietterie aziendali o il personale
preposto al controllo a bordo dei mezzi, qualora si trovino di fronte a casi in cui le tessere di
libera circolazione, rilasciate ai sensi del punto 2 della presente
deliberazione o di circolazione agevolata, rilasciate ai sensi del punto 3
della presente deliberazione ed esibite ai fini dell’emissione di titoli
di viaggio agevolati, risultino palesemente contraffatte o comunque non valide,
richiedono agli Uffici Comunali competenti l'accertamento dei dati relativi
alle medesime. In pendenza degli
accertamenti le tessere di riconoscimento devono essere trattenute presso le
biglietterie aziendali, dandone comunicazione alla Regione, fino ad un massimo
di tre mesi.
8.3 Gli Uffici Comunali, ai fini del rilascio o del
rinnovo delle tessere di riconoscimento, qualora si trovino di fronte a casi in cui la
documentazione presentata, o le dichiarazioni sostitutive o le tessere di
riconoscimento esibite, appaiano palesemente contraffatte o inattendibili,
trasmettono alle autorità competenti,
per gli opportuni accertamenti, la documentazione prodotta dagli
interessati. In pendenza degli
accertamenti l’emissione di nuove tessere è sospesa
mentre le tessere di riconoscimento esibite per il rinnovo devono essere
trattenute presso gli Uffici Comunali stessi, dandone comunicazione alla
Regione, fino ad un massimo di tre mesi.
8.4 Qualora siano segnalate,
da parte delle aziende esercenti il trasporto pubblico o dalle amministrazioni
comunali, le eventualità dei punti 8.1, 8.2 o 8.3, e queste, in base ad
elementi obiettivamente accertati, siano derivate dalla responsabilità diretta
del titolare della tessera, per quest’ultimo é facoltà della Regione procedere
alla sospensione della tessera di agevolazione per la durata di 12 mesi.
9. Disposizioni finali e transitorie
9.1 Le predette disposizioni decorrono dal 03/08/2009.
Funzionari di riferimento presso la Regione Marche:
Dott. Sergio Strali
Dirigente della P. F. Trasporto Pubblico Locale
Tel. +39.71.806.34.39
sergio.strali@regione.marche.it
ing.
Tel: +39.71.806.34.37
gabriele.frigio@regione.marche.it
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